Periodicità delle verifiche degli impianti di terra ai sensi del DPR 462/01 per gli impianti fotovoltaici

La verifica periodica degli impianti di terra è un obbligo definito dal DPR 462/01. Gli impianti fotovoltaici installati in luoghi di lavoro (quindi non in abitazioni private) sono soggetti a queste verifiche. Per gli impianti connessi in media tensione, il distributore locale dell'energia elettrica, richiede evidenza dell'esecuzione delle verifiche periodiche per l'impianto di terra a cui è collegata la cabina utente.
Ai sensi dell'art. 4 del DPR 462/01, la periodicità delle verifiche è quinquennale a meno che non siano state eseguite modifiche all'impianto di terra, in tal caso, è necessario ripetere le verifiche prima di rimettere in esercizio l'impianto.
Nel caso in cui l'impianto fotovoltaico sia installato in luoghi soggetti ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco e quindi in strutture soggette all'obbligo di presentazione della SCIA antincendio (ex CPI) ai sensi del DPR 151/11, la periodicità diventa biennale. Questo è il caso di impianti fotovoltaici installati su capannoni industriali, su strutture ricettive, centri commerciali ecc.
Nel caso di impianti fotovoltaici connessi in alta tensione, quasi sempre il trasformatore MT-AT della sottostazione elettrica è soggetto alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi come macchina elettrica fissa contenente più di un metro cubo di olio dielettrico. In questo caso la periodicità della verifica dell'impianto di terra della sottostazione diventa biennale. La Proprietà dell'impianto può valutare la possibilità di mantenere la periodicità quinquennale per la verifica dell'impianto del parco fotovoltaico mentre per la sottostazione non vi è alcuna discrezionalità.